Professionalità

L’eccellente preparazione tecnica e il costante aggiornamento professionale, così come il rispetto di un codice deontologico che comprende un articolo sulla tutela delle informazioni relative ai clienti e ai progetti in corso, rendono il marchio La Martinelli sinonimo di competenza e di serietà.

professionalità
Per proteggere il marchio La Martinelli e i suoi fruitori, è stato stabilito un codice deontologico.

Codice deontologico

Titolo I – Principi generali

Art. 1. Ambito di applicazione

Le norme deontologiche di questo codice si applicano a tutti i professionisti che offrono servizi linguistici per il marchio La Martinelli.

Art. 2. Potestà disciplinare e regolamentare

Spetta a Mery Martinelli, responsabile del marchio La Martinelli, precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Art. 3. Dovere di probità, dignità e decoro

Il professionista deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Art. 4. Dovere di lealtà e correttezza

Il professionista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, eseguendo a regola d’arte e personalmente l’incarico affidatogli.

Art. 5. Dovere di diligenza

Il professionista deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza, rispettando le modalità dell’incarico e i termini di consegna, se espressamente previsti e sottoscritti.

Art. 6. Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere del professionista conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati. Il professionista deve inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in suo possesso.

Art. 7. Dovere di indipendenza

Il professionista deve avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro, conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 8. Dovere di competenza

L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso, il professionista deve comunicare al committente le circostanze che impediscono la prestazione dell’attività richiesta e così eventualmente la necessità dell’integrazione con un altro collega.

Art. 9. Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Art. 10. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Il professionista ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

Art. 11. Dovere di evitare incompatibilità

È dovere del professionista evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d’interesse che possano compromettere la qualità della prestazione.

Art. 12. Divieto di intermediazione

Il professionista, nell’esercizio della sua attività per il marchio La Martinelli, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

Titolo II – Rapporti con i colleghi

Art. 13. Rapporto di colleganza

Il professionista deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l’attività professionale.

Art. 14. Divieto di accaparramento di committenti

Il professionista si asterrà da qualsiasi comportamento che possa definirsi “concorrenza sleale”.

Titolo III – Rapporti con i committenti

Art. 15. Rapporto di fiducia

Il rapporto fiduciario è alla base dell’attività professionale.

Art. 16. Mancata prestazione di attività

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell’incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Art. 17. Obbligo di informazione

Il professionista deve rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all’incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Art. 18. Obbligo di restituzione di documenti

Il professionista è tenuto a restituire al committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta.

Art. 19. Azioni contro il committente per il pagamento del compenso

Il professionista deve richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto.
Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti, il professionista può procedere giudizialmente nei confronti del committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.